Art. 4 — Scuole statali all'estero

Con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentito il Ministero dell'istruzione ((...)), possono essere istituite, trasformate o soppresse scuole statali all'estero. Le scuole di cui al comma 1 conformano il proprio ordinamento a quello delle corrispondenti scuole del sistema nazionale italiano di istruzione e formazione. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'istruzione ((...)), puo' autorizzare varianti in relazione a esigenze locali. Ai titoli di studio conseguiti e' riconosciuto valore legale. Ciascuna istituzione scolastica redige il piano triennale dell'offerta formativa, secondo le disposizioni applicabili nel territorio nazionale. Le realta' istituzionali, culturali, sociali ed economiche italiane possono partecipare alla formulazione del piano. Per le finalita' previste dall'articolo 1, comma 13, della legge n. 107 del 2015 e per assicurare la continuita' delle relazioni internazionali e la coerenza dell'azione dell'Italia nel Paese interessato, il piano e' trasmesso per il tramite del capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare al Ministero dell'istruzione ((...)) e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. L'insegnamento della religione cattolica e' impartito secondo le disposizioni applicabili nel territorio nazionale. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale puo' autorizzare l'insegnamento di altre religioni, in relazione ad esigenze locali.

Testo vigente dal 1 gennaio 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2021

Confronto con la versione in vigore dal 16 maggio 2017 al 1 gennaio 2021. 12 parole tolte.

Con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentito il Ministero dell'istruzione tolto: dell'universita' e della ricercaaggiunto: ..., possono essere istituite, trasformate o soppresse scuole statali all'estero. Le scuole di cui … Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'istruzione tolto: dell'universita' e della ricercaaggiunto: ..., puo' autorizzare varianti in relazione a esigenze locali. Ai titoli di studio conseguiti … per il tramite del capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare al Ministero dell'istruzione tolto: dell'universita' e della ricercaaggiunto: ... e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. L'insegnamento della religione …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;64~art4 · fonte del testo

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