Art. 6 — Condizioni specifiche per gli ungulati
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
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3 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 26 aprile 2007 al 27 settembre 2022. 559 parole tolte, 5 parole aggiunte in 12 capoversi.
tolto: Gli ungulati diversi da bovini, suini, equidi, ovini e caprini, fatto salvo quanto previsto agli articoli 14 e 15 devono:
tolto: a) essere identificati conformemente all'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e succes- sive modifiche;
tolto: b) non essere destinati all'eliminazione nel quadro di un programma di eradicazione di una malattia contagiosa;
tolto: c) non essere stati vaccinati contro l'afta epizootica e soddisfare i requisiti di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche, al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 229, e al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 230, e successive modifiche;
tolto: d) provenire da una azienda in cui abbiano soggiornato sin dalla nascita o negli ultimi trenta giorni precedenti la spedizione, azienda che abbia i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche, e non sia oggetto di alcuna misura di polizia sanitaria, in particolare di quelle adottate in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 229, e successive modifiche, o del decreto dei Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, e successive modifiche;
tolto: e) essere accompagnati dal certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato E, parte I, introdotto dal regolamento (CE) n. 1282/2002 della Commissione, del 15 luglio 2002, che modifica gli allegati della direttiva 92/65/CEE, completato dall'attestato riportato nell'allegato G. COMMAaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. tolto: 31 GENNAIO 2007 aggiunto: 5 AGOSTO 2022, N. tolto: 47. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 GENNAIO 2007, N. 47. Oltre a quanto prescritto ai commi 1 e 2, i ruminanti:
tolto: a) devono provenire da un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi e ufficialmente indenne o indenne da brucellosi e soddisfare, per quanto riguarda le norme di polizia sanitaria, i requisiti previsti dall'articolo 3, lettere c), d), e, g) e h), della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche, per i bovini o quelli di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, e successive modifiche, per gli ovini ed i caprini;
tolto: b) qualora non provengano da un allevamento rispondente alle condizioni di cui alla lettera a), provengono da un'azienda in cui non sia stato constatato nessun caso di brucellosi e di tubercolosi nei quarantadue giorni precedenti il carico degli animali e nella quale i ruminanti abbiano subito, nei trenta giorni precedenti la spedizione, con esito negativo, i test per verificare la presenza di brucellosi e di tubercolosi. Fino a quando non saranno stabiliti in sede, comunitaria i requisiti relativi ai test di cui al comma 4, lettera b), e i criteri corrispondenti, restano applicabili le disposizioni vigenti in materia. Oltre a quanto prescritto ai commi 1 e 2, i suini:
tolto: a) devono provenire da una zona non sottoposta a restrizioni per la peste suina africana;
tolto: b) devono provenire da una azienda non soggetta a restrizioni per la peste suina classica;
tolto: c) devono provenire da un allevamento indenne da brucellosi e devono soddisfare i particolari requisiti di polizia sanitaria previsti per gli animali della specie suina dalla legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche;
tolto: d) qualora non provengano da un allevamento conforme alle disposizioni di cui alla lettera c), devono essere stati sottoposti, nei trenta giorni precedenti la spedizione, con esito negativo, ad un test teso a dimostrare l'assenza di anticorpi contro la brucellosi. aggiunto: 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-12;633~art6 · fonte del testo
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