Art. 5 — Condizioni specifiche per le scimmie
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 18 dicembre 1996 al 27 settembre 2022. 98 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Le scimmie (simiae e prosimiae) devono:
tolto: a) provenire esclusivamente da organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti per essere destinate solo ad altri organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti;
tolto: b) essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato E. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera a), il Ministero della sanita' puo' autorizzare un organismo, istituto o centro riconosciuto ad acquisire scimmie appartenenti a privati. La deroga di cui al comma 2 non si applica alle scimmie destinate alla sperimentazione scientifica conformemente a quanto stabilito dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-12;633~art5 · fonte del testo
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