Art. 7 — Modifiche all'articolo 126 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
All'articolo 126 del codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, sono adottate le misure idonee a garantire la tutela della riservatezza dei segreti commerciali di cui all'articolo 98.»;
- b)dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Nei procedimenti relativi all'acquisizione, all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il giudice, nel decidere se adottare una delle misure di cui al comma 1 e nel valutarne la proporzionalita', considera le circostanze del caso concreto e, in particolare:
- a)il valore dei segreti commerciali;
- b)la condotta dell'autore della violazione nell'acquisire, utilizzare o rivelare i segreti commerciali;
- c)l'impatto dell'utilizzazione o della rivelazione illecite dei segreti commerciali;
- d)il pericolo di ulteriore utilizzazione o rivelazione illecite dei segreti commerciali da parte dell'autore della violazione. 1-ter. Ai fini di cui al comma 1-bis, il giudice considera altresi' se le informazioni sull'autore della violazione siano tali da consentire l'identificazione di una persona fisica e, in tal caso, se la pubblicazione di tali informazioni sia giustificata anche in considerazione degli eventuali danni che la misura puo' provocare alla vita privata e alla reputazione del medesimo autore.».
Testo vigente dal 7 giugno 2018
