Art. 6 — Modifiche all'articolo 124 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
All'articolo 124 del codice della proprieta' industriale, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti: «6-bis. Nei procedimenti relativi all'acquisizione, all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il giudice, nel disporre le misure di cui al presente articolo e nel valutarne la proporzionalita', considera le circostanze del caso concreto, tra le quali:
- a)il valore e le altre caratteristiche specifiche dei segreti commerciali;
- b)le misure adottate dal legittimo detentore per proteggere i segreti commerciali;
- c)la condotta dell'autore della violazione nell'acquisire, utilizzare o rivelare i segreti commerciali;
- d)l'impatto dell'utilizzazione o della rivelazione illecite dei segreti commerciali;
- e)i legittimi interessi delle parti e l'impatto che l'accoglimento o il rigetto delle misure potrebbe avere per le stesse;
- f)i legittimi interessi dei terzi;
- g)l'interesse pubblico generale;
- h)le esigenze di tutela dei diritti fondamentali. 6-ter. Nei procedimenti relativi all'acquisizione, all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il giudice puo' disporre, in alternativa all'applicazione delle misure di cui al presente articolo e su istanza della parte interessata, il pagamento di un indennizzo, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
- a)la parte istante, al momento dell'utilizzazione o della rivelazione, non conosceva ne', secondo le circostanze, avrebbe dovuto conoscere, del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti da un terzo che li stava utilizzando o rivelando illecitamente;
- b)l'esecuzione di tali misure puo' essere eccessivamente onerosa per la parte istante;
- c)l'indennizzo risulti adeguato in relazione al pregiudizio subito dalla parte che ha chiesto l'applicazione delle misure. 6-quater. L'indennizzo liquidato a norma del comma 6-ter non puo', in ogni caso, superare l'importo dei diritti dovuti qualora la parte istante avesse richiesto l'autorizzazione ad utilizzare i segreti commerciali per il periodo di tempo per il quale l'utilizzo degli stessi avrebbe potuto essere vietato.».
Testo vigente dal 7 giugno 2018
