Art. 19 — Comando e collocamento fuori ruolo
Fermi restando i comandi ed i collocamenti fuori ruolo previsti da disposizioni speciali, i funzionari possono essere collocati in posizione di fuori ruolo presso gli organi costituzionali, le altre Amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici e le autorita' indipendenti, in relazione anche ad esigenze di coordinamento con i compiti istituzionali dell'Amministrazione. Il procedimento resta regolato dagli articoli 56, 57, 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni, nonche' dalle relative disposizioni di attuazione. Il numero dei funzionari comandati o collocati fuori ruolo non puo' superare complessivamente le quindici unita'. Ai funzionari possono essere conferiti incarichi di funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato con le modalita' di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per la durata dell'incarico, il funzionario e' collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
Testo vigente dal 3 marzo 2006
