Art. 233 — Comando e collocamento fuori ruolo
Il personale del Corpo nazionale, incluso quello di livello dirigenziale, puo' essere collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, le altre amministrazioni dello Stato o gli enti pubblici, in relazione anche ad esigenze di coordinamento con i compiti istituzionali del Dipartimento. Possono essere collocati in posizione di comando o fuori ruolo non piu' di cinque unita' di personale di livello dirigenziale contemporaneamente. La posizione di comando cessa al termine fissato e non puo' avere durata superiore a dodici mesi rinnovabili una sola volta. Tale durata e' raddoppiata per il personale di livello dirigenziale. Il trattamento economico e ogni altro onere finanziario relativi al personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo sono a carico dell'amministrazione di destinazione. Per quanto non previsto dal presente articolo, ivi incluso il comando e il collocamento fuori ruolo del personale delle pubbliche amministrazioni presso il Dipartimento e le strutture periferiche del Corpo nazionale, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 56, 57, 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' le relative disposizioni di attuazione.
Testo vigente dal 21 novembre 2018
