Provvedimento abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Abrogato dal 15 maggio 2008

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 8, dalle Rassegne del Massimario.

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Che cosa è cambiato dal 15 maggio 2008

Confronto con la versione in vigore dal 13 agosto 2003 al 15 maggio 2008. 500 parole tolte, 10 parole aggiunte in 11 capoversi.

tolto: Salvo quanto previsto dall'art. 10, il datore di lavoro organizza all'interno dell'azienda, ovvero dell'unita' produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, o incarica persone o servizi esterni all'azienda, secondo le regole di cui al presente articolo. Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva, una o piu' persone da lui dipendenti per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 9, tra cui il responsabile del servizio in possesso delle capacita' e dei requisiti professionali di cui all'articolo 8-bis, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza. I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero sufficiente, possedere le capacita' necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attivita' svolta nell'espletamento del proprio incarico. Salvo quanto previsto dal comma 2, il datore di lavoro puo' avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione o protezione. L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unita' produttiva, e' comunque obbligatoria nei seguenti casi:

tolto: a) nelle aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso;

tolto: b) nelle centrali termoelettriche;

tolto: c) negli impianti e laboratori nucleari;

tolto: d) nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

tolto: e) nelle aziende industriali con oltre duecento dipendenti;

tolto: f) nelle industrie estrattive con oltre cinquanta lavoratori dipendenti;

tolto: g) nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private. Salvo quanto previsto dal comma 5, se le capacita' dei dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva sono insufficienti, il datore di lavoro deve far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza. Il servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche dell'azienda, ovvero unita' produttiva, a favore della quale e' chiamato a prestare la propria opera, anche con riferimento al numero degli operatori. Il responsabile del servizio esterno deve possedere le capacita' e i requisiti professionali di cui all'articolo Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto di concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, puo' individuare specifici requisiti, modalita' e procedure, per la certificazione dei servizi, nonche' il numero minimo degli operatori di cui ai commi 3 e 7. Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni egli non e' per questo liberato dalla propria responsabilita' in materia. Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del lavoro e alle unita' sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno all'azienda. Tale comunicazione e' corredata da una dichiarazione nella quale si attesti con riferimento alle persone designate:

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

tolto: a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;

tolto: b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;

tolto: c) il curriculum professionale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-09-19;626~art8 · fonte del testo

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