Art. 40 — Accertamenti sugli investimenti effettuati ai sensi degli articoli 34 e 68 della legge n.613 del 1967 e dell'articolo 26 della legge n.9 del 1991

Al fine di semplificare l'applicazione della nuova disciplina in materia di aliquote di prodotto introdotta dal presente decreto, i titolari di concessioni di coltivazione che hanno presentato domanda di esonero ai sensi dell'art. 26 della legge n. 9 del 1991 per gli anni dal 1993 al 1996, inviano, entro il 30 giugno 1997 per gli anni 1993, 1994 e 1995, ed entro il 31 dicembre 1997 per l'anno 1996, all'UNMIG ed alle sue Sezioni, un prospetto contenente il riepilogo degli investimenti effettuati in ciascuno degli anni indicati per le opere di prospezione non esclusiva e di ricerca esclusiva di idrocarburi facenti parte del progetto di investimenti presentato all'UNMIG per gli stessi anni, con riferimento alle opere per le quali non sia gia' stata emessa dalla Sezione competente la relativa certificazione ai sensi degli articoli 34 e 68 della legge n.613 del 1967 e dell'articolo 26 della legge n. 9 del 1991. Il prospetto ed i tabulati analitici di documentazione delle spese effettuate sono sottoscritti dal legale rappresentante del concessionario o un suo delegato, che attesta la veridicita' e la pertinenza delle spese elencate alle opere del progetto di investimento approvato. ((2-bis. I titolari di concessioni di coltivazione che hanno presentato istanze di esonero ai sensi dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, in merito alle quali non risultino conclusi i relativi accertamenti, inviano entro il 31 dicembre 2004 l'aggiornamento dei prospetti di cui al comma 2 relativamente alle opere che risultavano ancora in corso alla data del 31 dicembre 1997. L'aggiornamento, sottoscritto dal legale rappresentante del concessionario o da un suo delegato, indica altresi' l'importo delle eventuali aliquote non corrisposte e ad esso si allega copia dell'avvenuto versamento, entro la stessa data, a titolo definitivo, dell'80 per cento dell'importo indicato)) (( COMMA ABROGATO DALLA L. 23 AGOSTO 2004, N. 239)). (( COMMA ABROGATO DALLA L. 23 AGOSTO 2004, N. 239)). (( COMMA ABROGATO DALLA L. 23 AGOSTO 2004, N. 239)).

Testo vigente dal 28 settembre 2004

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Che cosa è cambiato dal 28 settembre 2004

Confronto con la versione in vigore dal 14 dicembre 1996 al 28 settembre 2004. 146 parole tolte, 130 parole aggiunte.

… veridicita' e la pertinenza delle spese elencate alle opere del progetto di investimento approvato. tolto: La verifica delle spese dichiarate per ciascuna societa' ed anno e' effettuata, per il territorio di competenza di ogni Sezione, da un collegio, designato dal Direttore generale delle miniere, presieduto dall'Ingegnere capo della Sezione interessata e composto da un funzionario della Sezione interessata e da un funzionario dell'UNMIG. Il collegio accerta che le opere effettuate siano conformi al progetto di investimenti in opere di prospezione e ricerca approvato e che le relative spese siano congrue, sulla base delle fatture e degli altri titoli di spesa. Le spese per le verifiche ed i compensi per il funzionamento del collegio nonche' per gli accertamenti conseguenti alle richieste di esenzione presentate ai sensi degli articoli 34 e 68 della legge n.613 del 1967, sono a carico dei concessionari richiedenti secondo tariffe stabilite con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro aggiunto: 2-bis. I titolari di concessioni di coltivazione che hanno presentato istanze di esonero ai sensi dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, in merito alle quali non risultino conclusi i relativi accertamenti, inviano entro il 31 dicembre 2004 l'aggiornamento dei prospetti di cui al comma 2 relativamente alle opere che risultavano ancora in corso alla data del 31 dicembre 1997. L'aggiornamento, sottoscritto dal legale rappresentante del concessionario o da un suo delegato, indica altresi' l'importo delle eventuali aliquote non corrisposte e ad esso si allega copia dell'avvenuto versamento, entro la stessa data, a titolo definitivo, dell'80 per cento dell'importo indicato COMMA ABROGATO DALLA L. 23 AGOSTO 2004, N. 239. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 AGOSTO 2004, N. 239. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 AGOSTO 2004, N. 239.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;625~art40 · fonte del testo

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