Art. 5 — Incentivazione alla coltivazione di giacimenti marginali

Ai fini del presente decreto sono definiti a marginalita' economica i giacimenti per i quali, sulla base delle tecnologie disponibili e con riferimento al contesto economico, lo sviluppo per la messa in produzione, ovvero la coltivazione delle code di produzione risultino di economicita' critica e fortemente dipendente dalle variabili tecnico-economiche e dal rischio minerario. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nelle quali sono presenti giacimenti marginali per i quali lo sviluppo, come previsto all'atto del conferimento della concessione, non risulta possibile per la loro intervenuta marginalita' economica, o per i quali e' possibile, con l'effettuazione di investimenti addizionali, ottenere un aumento delle riserve producibili, possono presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un'istanza tendente ad ottenere per detti giacimenti il riconoscimento di marginalita'. L'istanza e' corredata da una dettagliata relazione tecnico-economica contenente i seguenti elementi:

  • a)programma delle opere necessarie a rendere economicamente attuabile lo sviluppo o l'incremento della produzione, corredato dei relativi investimenti;
  • b)piano economico e finanziario degli investimenti, corredato dall'analisi della redditivita' della coltivazione e dall'indicazione delle aliquote di prodotto;
  • c)ulteriore quota percentuale degli investimenti deducibile ai fini fiscali, oltre a quella del loro ammortamento, che rende economico il progetto;
  • d)termine possibile per l'inizio dei lavori relativi. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e sentita la regione interessata, riconosce con atto motivato la qualifica di marginalita' economica del giacimento, approva la ulteriore quota percentuale di cui al comma 2 in funzione del prezzo di vendita degli idrocarburi prodotti e stabilisce il termine per l'inizio dei lavori, il cui mancato rispetto fa decadere dal diritto ad applicare l'incremento degli ammortamenti. Gli utili di esercizio, le riserve e gli altri fondi formati con gli utili corrispondenti all'ulteriore importo deducibile al sensi del comma 2 rilevano agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) dello stesso comma. I concessionari, a seguito del riconoscimento di cui al comma 3, applicano direttamente l'agevolazione di cui al presente articolo ai propri bilanci, secondo il piano approvato, ad eccezione degli anni nei quali il prezzo medio di vendita realizzato risulti superiore del 20% a quello posto a base del calcolo approvato. Il Ministero delle finanze vigila sulla corretta applicazione dell'agevolazione da parte dei concessionari. 6
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133

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Il D.L. 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto (con l'art. 8, comma 4) che e' abrogata ogni incentivazione sancita dal presente articolo per i giacimenti marginali.

Testo vigente dal 22 agosto 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 agosto 2008

Confronto con la versione in vigore dal 20 giugno 2000 al 22 agosto 2008.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133

    Il D.L. 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto (con l'art. 8, comma 4) che e' abrogata ogni incentivazione sancita dal presente articolo per i giacimenti marginali.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-23;164~art5 · fonte del testo

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