Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1o gennaio 1997 per ascuna concessione di coltivazione situata in terraferma il valore dell'aliquota calcolato in base all'articolo 19 e' corrisposto per il 55% alla regione a statuto ordinario e per il 15% ai comuni interessati; i comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attivita' economiche, all'incremento industriale e a interventi di miglioramento ambientale, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. A decorrere dal 1 gennaio 1999, alle regioni a statuto ordinario (( del Mezzogiorno)), e' corrisposta, per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e adiacenti, anche l'aliquota destinata allo Stato. Nel caso di concessione con impianti di coltivazione che interessino piu' regioni, la quota di spettanza regionale e' ripartita nella misura del 20% alla regione ove ha sede la eventuale centrale di raccolta e trattamento definitivo prima dell'avviamento al consumo, ancorche' situata al di fuori del perimetro della concessione, e per la restante parte tra le regioni ove sono ubicati i pozzi collegati alla centrale, all'impianto di diretta utilizzazione, o alla rete di distribuzione, proporzionalmente al numero dei pozzi stessi e in base alla situazione esistente al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le aliquote. La ripartizione della quota di spettanza comunale e' effettuata con gli stessi criteri nel caso di concessioni con impianti di coltivazione che interessino il territorio di piu' comuni. Nei casi non previsti dal comma 2, decide il Ministero, sentita la Commissione di cui al comma 7 dell'articolo 19.

Testo vigente dal 1 gennaio 2007

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2007

Confronto con la versione in vigore dal 21 maggio 2000 al 1 gennaio 2007. 24 parole tolte, 3 parole aggiunte.

Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1o gennaio 1997 per tolto: ciascuna aggiunto: ascuna concessione di coltivazione situata in terraferma il valore dell'aliquota calcolato in base all'articolo … miglioramento ambientale, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. tolto: 1-bis. A decorrere dal 1 gennaio 1999, alle regioni a statuto ordinario tolto: incluse nell'obiettivo n. 1 di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88, del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, aggiunto: del Mezzogiorno, e' corrisposta, per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e adiacenti, anche l'aliquota destinata allo Statoaggiunto: . Nel caso di concessione con impianti di coltivazione che interessino piu' regioni, la …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;625~art20 · fonte del testo

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