Art. 22 — Destinazione delle aliquote relative a giacimenti nel mare territoriale
Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1o gennaio 1997, l'aliquota in valore di cui all'articolo 19, quando e' relativa a un giacimento situato in tutto o prevalentemente nel sottofondo del mare territoriale e' per il 55% corrisposta alla regione adiacente. Nel caso di giacimenti antistanti la costa di due regioni, la quota di spettanza regionale e' ripartita nella misura del 50% alla regione ove ha sede l'eventuale centrale di trattamento, e per la restante parte in modo proporzionale al numero di piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili installate nel mare ad esse adiacente e in base alla situazione esistente al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le aliquote. Nei casi non previsti dal comma 2, decide il Ministero, sentita la Commissione di cui al comma 7 dell'articolo 19.
Testo vigente dal 14 dicembre 1996
