Art. 96 — Evacuazione e salvataggio
Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori seguano un corso di addestramento pratico sulle tecniche di sopravvivenza. Il datore di lavoro provvede a dotare ogni luogo di lavoro di mezzi e attrezzature appropriati che, in caso di emergenza, consentano l'evacuazione e la fuga diretta verso il mare. Il datore di lavoro predispone un piano di soccorso per il salvataggio in mare e l'evacuazione del luogo di lavoro; il piano deve prevedere l'impiego di navi appoggio e di elicotteri adeguati in relazione alla loro capacita' e al tempo d'intervento per ogni impianto di perforazione o produzione. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori imbarcazioni di salvataggio, zattere, boe e giubbotti di salvataggio, di tipo approvato, rispondenti ai seguenti criteri:
- a)essere adatti ed eventualmente attrezzati per assicurare la sopravvivenza per un tempo sufficiente;
- b)essere disponibili in numero sufficiente;
- c)essere adeguati al luogo di lavoro;
- d)essere muniti di dispositivi che consentano all'utilizzatore di richiamare l'attenzione delle squadre di salvataggio.
Testo vigente dal 14 dicembre 1996
