Art. 33 — Misure generali di manutenzione del materiale di sicurezza
I materiali di sicurezza devono essere adeguati alla valutazione dei rischi, tenuti costantemente pronti all'uso e mantenuti in stato d'efficienza. La loro manutenzione deve essere curata tenendo debito conto delle attivita' svolte.
Testo vigente dal 14 dicembre 1996
