Art. 38 — Clausola di salvaguardia
Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Resta fermo che nelle province autonome di Trento e di Bolzano il procedimento valutativo di base e' assicurato ai sensi dei rispettivi ordinamenti e che alle funzioni attribuite dal presente decreto all'INPS provvedono le medesime province.
Testo vigente dal 14 maggio 2024
