Art. 21-sexies — Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
((Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3)).
Testo vigente dal 14 maggio 2025
