Interoperabilita' tra le banche dati sugli elementi relativi al procedimento valutativo di base L'INPS provvede a garantire l'interoperabilita', anche con il fascicolo sanitario elettronico (FSE) di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, delle proprie banche dati alimentate da elementi o risultanze che, a qualunque titolo, entrano nel procedimento di valutazione di base, nonche' dai dati, dalle comunicazioni e dalle informazioni relativi alla conclusione del procedimento stesso, con determina del direttore generale, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. ((Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'INPS puo' stipulare apposite convenzioni con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la condivisione di banche dati e informazioni con le autonomie locali che forniscono prestazioni assistenziali o sanitarie alle persone con disabilita' allo scopo di agevolare l'erogazione delle prestazioni di rispettiva competenza.)) Il quadro sintetico dei dati elaborati attraverso l'interoperabilita' delle banche dati relativi al procedimento valutativo di base e' trasmesso dall'INPS, con una apposita relazione, ai Ministeri vigilanti, all'Autorita' politica delegata in materia di disabilita' e al Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilita'. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Testo vigente dal 20 febbraio 2026
