A conclusione dell'esame di Stato e' assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi, che e' il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove e al colloquio di cui all'articolo 17 e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato per un massimo di quaranta punti. La commissione d'esame dispone di un massimo venti punti per la valutazione di ciascuna delle prove di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 17, e di un massimo di venti punti per la valutazione del colloquio. Con il decreto del Ministro di cui all'articolo 17, comma 7, e' definita la ripartizione del punteggio delle tre prove scritte, ove previste per specifici indirizzi di studio. Per specifici percorsi di studio, in particolare attivati sulla base di accordi internazionali, che prevedono un diverso numero di prove d'esame, i relativi decreti ministeriali di autorizzazione definiscono la ripartizione del punteggio delle prove. L'esito delle prove di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 17 e' pubblicato, per tutti i candidati, all'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio di cui ai commi 9 e 10 del medesimo articolo. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame e' di sessanta centesimi. La commissione d'esame puo' motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di tre punti ove il candidato abbia ottenuto un punteggio complessivo di almeno ((novanta)) punti, tra credito scolastico e prove d'esame. La commissione all'unanimita' puo' motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione che:

  • a)abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe;
  • b)abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d'esame. L'esito dell'esame con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode, e' pubblicato, contemporaneamente per tutti i candidati della classe, all'albo dell'istituto sede della commissione, con la sola indicazione «non diplomato» nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

Testo vigente dal 6 novembre 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 novembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 10 settembre 2025 al 6 novembre 2025. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… massimo di tre punti ove il candidato abbia ottenuto un punteggio complessivo di almeno tolto: novantasette aggiunto: novanta punti, tra credito scolastico e prove d'esame. La commissione all'unanimita' puo' motivatamente attribuire …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;62~art18 · fonte del testo

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