La commissione giudicatrice di ciascun concorso dispone di 100 punti per le prove d'esame, ugualmente ripartiti fra la prova scritta e quella orale e di 25 punti per la valutazione dei titoli. La determinazione dei titoli e la relativa tabella di valutazione sono disposte dal Ministero della pubblica istruzione, assegnando un massimo di 14 punti ai titoli di cultura, di 10 punti ai titoli di servizio, di 1 punto alle benemerenze. I candidati che hanno ottenuto complessivamente almeno 75 punti su 125, oppure una media di sette decimi nelle prove di esame, e in entrambi i casi non meno di sei decimi in ciascuna prova, sono iscritti in un'unica graduatoria di merito nell'ordine derivante dalla somma dei punti attribuiti alle prove d'esame e di quelli attribuiti ai titoli. I candidati che, in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento nelle classi differenziali e nelle scuole speciali, intendano conseguire la nomina in tali posti, debbono, nella domanda di partecipazione al concorso, farne esplicita dichiarazione. Per la nomina a posti di scuola speciale e di classe differenziale sono compilate graduatorie distinte, a seconda del tipo di scuola, nelle quali vengono iscritti i candidati inclusi nella graduatoria di merito ed in possesso dei titoli di specializzazione richiesti. La nomina dei vincitori a posti di scuola normale, di scuola speciale e di classe differenziale avviene seguendo l'ordine delle rispettive graduatorie, tenendo conto delle riserve e delle preferenze previste dalle leggi vigenti. I candidati che hanno riportato nelle prove d'esame una media non inferiore agli 8/10 con non meno di 7/10 in ciascuna prova, iscritti nelle graduatorie di merito e non compresi tra i vincitori, hanno diritto ad essere inclusi tra i vincitori per un contingente di posti pari al 10 per cento di quelli messi a concorso. I primi due commi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non si applicano alle aliquote del 10 per cento di cui al precedente comma. I posti eventualmente non conferiti ai sensi dei precedenti commi, per mancanza di aventi diritto, sono assegnati nell'ordine agli altri candidati iscritti nella graduatoria di merito secondo i precedenti criteri.

Testo vigente dal 14 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-09-24;820~art3 · fonte del testo

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