Art. 25 — Provvidenze accessorie
I consigli di amministrazione degli enti pubblici non economici possono, nell'ambito delle proprie disponibilita', estendere al proprio personale in servizio all'estero le altre maggiorazioni, indennita' o rimborsi spese gia' previste per il personale del Ministero degli affari esteri, attenendosi, come limite massimo, alla misura stabilita per il suddetto personale. Le delibere che stabiliscono tali provvidenze sono sottoposte all'approvazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero degli affari esteri e del rispettivo Ministero vigilante.
Testo vigente dal 31 marzo 1998
