Art. 24 — Assegni per oneri di rappresentanza
Qualora l'ufficio all'estero non disponga di apposito fondo su cui imputare le spese di rappresentanza, al personale preposto all'ufficio spetta un assegno quale contributo forfettario per far fronte agli oneri di rappresentanza il cui ammontare resta determinato nella stessa misura percentuale stabilita per i dipendenti del Ministero degli affari esteri con il grado di primo consigliere. Detta percentuale si applica all'indennita' di servizio percepita al netto delle maggiorazioni per carichi familiari e di quelle eventualmente attribuite in relazione alle condizioni di disagio. Al restante personale direttivo responsabile di sezioni distaccate dipendenti da altro ufficio all'estero spetta analogo assegno per oneri di rappresentanza determinato nella stessa misura percentuale spettante al personale del Ministero degli affari esteri di livello equiparato. I percettori degli assegni di rappresentanza al termine di ogni esercizio finanziario, sono tenuti ad attestare, tramite autocertificazione, l'ammontare globale delle spese sostenute ed a restituire le somme eventualmente non utilizzate. Per l'individuazione delle spese di rappresentanza, per la predisposizione della relativa documentazione e per le modalita' di controllo, si applicano criteri analoghi a quelli stabiliti per il Ministero degli affari esteri.
Testo vigente dal 31 marzo 1998
