L'indennita' di servizio che alla data di entrata in vigore del presente decreto spetta, in base ai rispettivi ordinamenti, al personale dipendente da enti pubblici non economici trasferiti a prestare servizio presso gli uffici di detti enti all'estero, e' determinata sulla base e con le modalita' di quella attribuita ai dipendenti del Ministero degli affari esteri in servizio nella stessa sede, secondo apposite tabelle di equiparazione che tengano conto delle qualifiche e dei profili professionali rivestiti dal suddetto personale. Dette tabelle sono stabilite, su proposta del consiglio di amministrazione dell'ente pubblico, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro degli affari esteri ed il rispettivo Ministro vigilante. Per il personale a livello dirigenziale si tiene conto del trattamento spettante al personale della dirigenza amministrativa del Ministero degli affari esteri. Per il dirigente cui e' attribuita la titolarita' dell'ufficio all'estero si fa riferimento al trattamento spettante al personale del Ministero degli affari esteri con il grado di primo consigliere. L'ammontare delle indennita' di servizio e' fissata, nell'ambito delle disponibilita' finanziarie di ciascun ente pubblico, dal rispettivo consiglio di amministrazione in maniera tale da assicurare un trattamento economico non inferiore al 75 per cento e non superiore al 90 per cento di quello che compete al corrispondente personale del Ministero degli affari esteri, con cessazione di ogni altra eventuale riduzione precedentemente in vigore.

Testo vigente dal 31 marzo 1998

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 23, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-27;62~art23 · fonte del testo

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