Art. 8 — Valutazione della conformità
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 9 maggio 2001, n. 269.
Abrogato dal 8 luglio 2001
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 9 maggio 2001, n. 269.
Abrogato dal 8 luglio 2001
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 6 dicembre 1996 al 8 luglio 2001. 428 parole tolte, 10 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: La direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni rilascia l'approvazione amministrativa al costruttore o al mandatario, stabilito nella Unione europea, sulla base:
tolto: a) del certificato di esame CE del tipo di cui all'allegato 1, corredato da una dichiarazione del costruttore di conformita' dei prodotti al tipo, di cui all'allegato 2, o dall'approvazione del sistema qualita' di produzione, di cui all'allegato 3;
tolto: b) del certificato relativo al sistema di assicurazione della qualita' completa per una determinata categoria di prodotti secondo le modalita' descritte nell'allegato 4;
tolto: c) in alternativa al certificato di cui alla lettera a), della dichiarazione del costruttore di conformita', di cui all'allegato 9 limitatamente alle stazioni satellitari di sola ricezione destinate al collegamento terrestre con la rete pubblica di telecomunicazioni per quanto riguarda le parti diverse dall'interfaccia terrestre. Per quanto attiene alla valutazione della compatibilita' elettromagnetica, si applicano:
tolto: a) ai terminali radiotrasmittenti, le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), nel caso in cui sono in vigore requisiti specifici;
tolto: b) agli altri terminali ed alle apparecchiature, le norme di cui al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615. I terminali, gia' forniti del certificato di esame CE del tipo, qualora subiscono modifiche tali da influire sulla conformita' ai requisiti essenziali o sulle modalita' d'uso prescritte inizialmente, devono essere sottoposti ad un nuovo esame; la relativa certificazione viene rilasciata sotto forma di complemento al certificato originale di esame CE del tipo. La direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni rilascia, a domanda, l'inerente approvazione amministrativa. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, il richiedente l'approvazione amministrativa per un terminale secondo le modalita' di cui al comma 1 e' tenuto al versamento di una somma:
tolto: a) di lire seicentomila nel caso previsto dalla lettera a), a titolo di contributo per le spese amministrative riguaranti l'istruttoria ed il rilascio dell'approvazione;
tolto: b) di lire centomila nei casi previsti dalle lettere b) e c), a titolo di contributo per le spese amministrative riguardanti il rilascio dell'approvazione. Le somme di cui al comma 4 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e, fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, il loro versamento puo' essere effettuato con le seguenti modalita':
tolto: a) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente territorialmente;
tolto: b) versamento con vaglia postale ordinario nazionale o internazionale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato;
tolto: c) accreditamento bancario a favore dell'ufficio italiano cambi per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2001, N. 269
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-12;614~art8 · fonte del testo
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