Art. 8 — Abrogazioni
Sono abrogati gli articoli 134, 137, comma 1, e 138 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e gli articoli 171, 174, 175, 176 e 181 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Testo vigente dal 15 aprile 2002
Sono abrogati gli articoli 134, 137, comma 1, e 138 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e gli articoli 171, 174, 175, 176 e 181 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Testo vigente dal 15 aprile 2002
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il potere di configurare le ipotesi criminose così come pure di abrogare le singole previsioni punitive rientra nella discrezionalità legislativa, censurabile, in sede di sindacato di costituzionalità, solo nel caso in cui sia esercitata in modo manifestamente irragionevole. La scelta, quindi, di conservare, in alcuni settori particolarmente “sensibili”, quali quello bancario, la previgente disciplina penalistica della materia, strutturata secondo lo schema del reato di mero pericolo, non può ritenersi manifestamente irragionevole ed arbitraria in relazione alla specificità dell’attività bancaria, che per le sue caratteristiche e gli interessi in essa coinvolti rende non irragionevole la previsione di forme specifiche e più intense di protezione penale; come pure, in ragione delle peculiari esigenze di tutela di tale settore, si giustifica l’esistenza di un ‘corpus’ di incriminazioni aggiuntivo rispetto al sistema dei reati societari. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 8 del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, nella parte in cui non prevede l’abrogazione dell’art. 136 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, norma, quest’ultima, che vieta a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca amministrata, diretta o controllata, se non previa deliberazione dell’organo di amministrazione presa all’unanimità e col voto favorevole di tutti i componenti l’organo di controllo; punendo, altresì, l’inosservanza del divieto con le pene stabilite dall’art. 2624, primo comma, del codice civile.
Art. 8 Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le societa' commerciali · Art. 11 Delega al Governo per la riforma del diritto societario · Art. 3 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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Gli articoli che questa norma nomina.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-04-11;61~art8 · fonte del testo
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