Testo unico in materia bancaria e creditizia

Art. 137 — Mendacio e falso interno

((...)) COMMA ABROGATO DAL D.LGS 11 APRILE 2002, N. 61. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per se' o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, e' punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino ad euro 10.000. ((Nel caso in cui le notizie o i dati falsi siano forniti ad un intermediario finanziario, si applica la pena dell'arresto fino a un anno o dell'ammenda fino ad euro 10.000.)) Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chi svolge funzioni di amministrazione o di direzione ((presso una banca o un intermediario finanziario, nonche' i dipendenti di banche o intermediari finanziari)) che, al fine di concedere o far concedere credito ovvero di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso ovvero di evitare la revoca del credito concesso, consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di cui sono a conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del richiedente il fido, sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda fino a lire venti milioni.

Testo vigente dal 19 settembre 2010

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 settembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 12 gennaio 2006 al 19 settembre 2010. 2 parole tolte, 39 parole aggiunte.

aggiunto: ... COMMA ABROGATO DAL D.LGS 11 APRILE 2002, N. 61. tolto: 1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chi, al fine di ottenere … la reclusione fino a un anno e con la multa fino ad euro 10.000aggiunto: . Nel caso in cui le notizie o i dati falsi siano forniti ad un intermediario finanziario, si applica la pena dell'arresto fino a un anno o dell'ammenda fino ad euro 10.000. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chi svolge funzioni di amministrazione o di direzione presso una banca aggiunto: o un intermediario finanziario, nonche' i dipendenti di banche aggiunto: o intermediari finanziari che, al fine di concedere o far concedere credito ovvero di mutare le …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art137 · fonte del testo

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