Art. 6 — Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
Abrogato dal 25 giugno 2015
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
Abrogato dal 25 giugno 2015
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 2003 al 25 giugno 2015. 86 parole tolte, 6 parole aggiunte.
tolto: In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo, si renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno cosi' come definito ai sensi dell'articolo 1; ai fini di cui sopra l'arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari individuati a tempo parziale corrispondente a unita' intere di orario a tempo pieno. COMMA SOPPRESSOaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. tolto: 10 SETTEMBRE 2003 aggiunto: 15 GIUGNO 2015, N. tolto: 276. aggiunto: 81
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-25;61~art6 · fonte del testo
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