Art. 9 — Abrogazioni
Sono abrogati:
- a)il titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, ad eccezione degli articoli 6, 7, 16, 19, 23;
- b)l'articolo 10, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;
- c)gli articoli 2 e 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 450;
- d)l'articolo 2, comma 5, della legge 17 febbraio 1982, n. 43;
- e)l'articolo 3 della legge 13 luglio 1984, n. 312;
- f)gli articoli 146 e 147 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
2La Corte Costituzionale con sentenza 13 - 18 novembre 2000 n. 503 (in G.U. 1a s.s. 22/11/2000 n. 48) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 (Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59)."
Testo vigente dal 23 novembre 2000
