Art. 8 — Imponibili medi
L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e' sostituito dal seguente: "Art. 14 (Imponibili medi). - 1. L'imposta si applica su imponibili determinati a norma del comma 2:
- a)per le esecuzioni musicali non dal vivo e senza altre prestazioni sostitutive ed accessorie obbligatoriamente imposte ai partecipanti, effettuate in pubblici esercizi;
- b)per le attivita' di minima importanza e per quelle soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette. 2. Per i soggetti che esercitano le attivita' di cui alla lettera a) del comma 1, la base imponibile e' determinata nella misura del 50 per cento dei proventi conseguiti. Per quelli che esercitano le attivita' di cui alla lettera b) del comma 1, la base imponibile e' costituita dal 50 per cento dei proventi conseguiti, sempreche' i ricavi dell'anno solare precedente siano ammontati ad un importo non superiore a cinquanta milioni di lire. 3. E' data facolta' di optare per la determinazione dell'imponibile in via ordinaria.".
Testo vigente dal 12 marzo 1999
