Art. 7 — Abbonamenti
Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente: "Art. 6-bis (Abbonamenti). - 1. Per le prestazioni rese in abbonamento la base imponibile e' pari all'importo complessivo diviso per il numero delle prestazioni od attivita' cui l'abbonamento stesso da' diritto e il tributo e' liquidato su ciascuna rendicontazione d'incasso. 2. Sono ammessi abbonamenti anche per attivita' organizzate da piu' soggetti in diversi locali. 3. Con decreto del Ministero delle finanze sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.".
Testo vigente dal 12 marzo 1999
