Art. 19 — Disposizioni di coordinamento

Il numero 123) della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente: "123) Spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attivita' circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti;". Per l'anno 1999 la detrazione forfettizzata dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 74, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, continua ad applicarsi nella misura di due terzi dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. I versamenti di imposta in eccedenza, determinati a decorrere dal 1 gennaio 1999 con l'applicazione della percentuale di detrazione forfettaria nella misura del cinquanta per cento, possono essere compensati in sede di liquidazioni periodiche successive alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il quarto comma, e' inserito il seguente: "Non costituiscono inoltre prestazioni di servizi le prestazioni relative agli spettacoli ed alle altre attivita' elencati nella tabella C allegata al presente decreto, rese ai possessori di titoli di accesso, rilasciati per l'ingresso gratuito di persone, limitatamente al contingente e nel rispetto delle modalita' di rilascio e di controllo stabiliti ogni quadriennio con decreto del Ministro delle finanze:

  • a)dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 5 per cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorita';
  • b)dal Comitato olimpico nazionale italiano e federazioni sportive che di esso fanno parte;
  • c)dall'Unione nazionale incremento razze equine;
  • d)dall'Automobile club d'Italia e da altri enti e associazioni a carattere nazionale.". All'articolo 36, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "di cui all'articolo 74, ultimo comma", sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 74, sesto comma"; nel medesimo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per quelle di cui al comma 5 dell'articolo 74-quater".

Testo vigente dal 12 marzo 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;60~art19 · fonte del testo

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