Art. 15 — Titoli di accesso gratuiti
L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e' sostituito dal seguente: "Art. 26 (Titoli di accesso gratuiti). - 1. Per le attivita' previste dal presente decreto che si svolgono con carattere periodico, le tessere nominative permanenti ed i titoli di accesso gratuiti non sono soggetti all'imposta nel limite del 5 per cento della capienza del locale, ragguagliato a ciascuna categoria di posti. 2. Per le attivita' a carattere non periodico, non sono soggetti all'imposta i titoli di accesso gratuiti limitamente al 2 per cento dei posti di ciascuna categoria di cui il locale dispone. 3. Per i luoghi, ove si svolgono gli intrattenimenti o le altre attivita', senza una capienza determinata le percentuali di cui ai precedenti commi vengono calcolate giornalmente sui titoli di accesso a pagamento esitati. 4. Per i titoli di accesso gratuiti concessi oltre i limiti di cui ai commi precedenti l'imposta e' dovuta in relazione ai prezzi stabiliti per la corrispondente categoria di titoli di accesso a pagamento. 5. Nelle percentuali e nei quantitativi di cui ai commi precedenti non vanno computate le tessere e i titoli di accesso rilasciati alle autorita' investite, a norma delle vigenti disposizioni, di particolari funzioni o compiti di istituto.".
Testo vigente dal 12 marzo 1999
