Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 307, quarto comma, dopo le parole: «il coniuge,» sono inserite le seguenti: «la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso,»;
  • b)dopo l'articolo 574-bis e' inserito il seguente: «Art. 574-ter. (Costituzione di un'unione civile agli effetti della legge penale). - Agli effetti della legge penale il termine matrimonio si intende riferito anche alla costituzione di un'unione civile tra persone dello stesso sesso. Quando la legge penale considera la qualita' di coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato essa si intende riferita anche alla parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso. »;
  • c)all'articolo 649, primo comma, dopo il numero 1) e' inserito il seguente: «1-bis. della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso;»;
  • d)all'articolo 649, secondo comma, dopo le parole: «del coniuge legalmente separato» sono inserite le seguenti: «o della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, nel caso in cui sia stata manifestata la volonta' di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile e non sia intervenuto lo scioglimento della stessa».

Testo vigente dal 27 gennaio 2017

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 57/2018

    Questione inammissibile
    16 marzo 2018

    Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 649, primo comma, cod. pen., censurato - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dal Tribunale di Matera nella parte in cui, a seguito della novella apportata dal d.lgs. n. 6 del 2017, prevede che la causa di non punibilità prevista per i delitti contro il patrimonio operi anche a beneficio della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, e non anche del convivente more uxorio. Nell'ordinanza di rimessione il soggetto nei cui confronti si procede nel processo a quo viene espressamente definito quale ex convivente, oltre a farsi riferimento alla convivenza in termini di relazione pregressa. Come peraltro confermato anche dagli atti del giudizio principale, la condotta per la quale si procede sarebbe stata posta in essere in epoca successiva alla cessazione della convivenza. Da tale circostanza - laddove venisse accertata nel processo a quo la responsabilità dell'imputato nei confronti della ex convivente - consegue inequivocabilmente l'inapplicabilità della disposizione censurata. ( Precedenti citati: ordinanze n. 93 del 2016, n. 92 del 2016 e n. 264 del 2015; sentenza n. 58 del 2009, sulla possibilità di confermare le affermazioni dell'ordinanza di rimessione attraverso gli atti del giudizio principale ).

    Art. 649 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 1 Modificazioni ed integrazioni normative in materia penale per il necessario coordinamento con la disciplina delle unioni civili

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-01-19;6~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari