Art. 2 — Modifiche al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238
[1]Al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 14, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente numero: «4-bis) di unioni civili»;
- b)all'articolo 134:
- 1)al primo comma dopo le parole: «ai numeri 5, 6, 7 e 8,» sono inserite le seguenti: «e nell'articolo 134-bis, comma 3, alle lettere d), e) e f),» e dopo le parole: «fu celebrato» sono inserite le seguenti: «o l'unione civile costituita»;
- 2)al secondo comma dopo le parole: «del matrimonio» sono inserite le seguenti: «o della costituzione dell'unione civile»;
- c)dopo l'articolo 134 e' inserito il seguente capo:
[2]«Capo VI-bis
[3]Registro delle unioni civili
[4]Art. 134-bis.
[5]Iscrizioni e trascrizioni nel registro delle unioni civili
[6]1. Nella parte prima del registro delle unioni civili, l'ufficiale dello stato civile iscrive gli atti di costituzione delle unioni civili avvenute davanti a lui. 2. Nella parte seconda, composta di fogli in bianco, si iscrivono:
- a)gli atti di costituzione delle unioni civili fuori della casa comunale;
- b)gli atti di costituzione delle unioni civili in caso di imminente pericolo di vita di una delle parti;
- c)gli atti di costituzione delle unioni civili avvenuti per delega;
- d)gli atti di costituzione delle unioni civili ai quali, per la particolarita' del caso, non si adattano i moduli stampati. 3. Nella stessa parte seconda si trascrivono:
- a)gli atti di costituzione delle unioni civili avvenute all'estero e gli atti dei matrimoni tra persone dello stesso sesso avvenuti all'estero;
- b)gli atti di costituzione delle unioni civili avvenuti davanti ad un altro ufficiale dello stato civile per delega;
- c)gli atti di costituzione delle unioni civili, gia' iscritti nel comune di costituzione, nel comune di residenza di una delle parti;
- d)le sentenze passate in giudicato dalle quali risulta l'esistenza dell'unione civile;
- e)le sentenze passate in giudicato con le quali si dichiara la nullita' dell'unione civile ovvero si rettifica in qualsiasi modo un atto dell'unione civile gia' iscritto nei registri e quelle che rendono esecutive nella Repubblica sentenze straniere che pronunziano la nullita' o lo scioglimento dell'unione civile;
- f)le sentenze passate in giudicato con le quali si ordina la trascrizione di un atto dell'unione civile altrove costituito.».
Testo vigente dal 27 gennaio 2017
