[1]Al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 14, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente numero: «4-bis) di unioni civili»;
  • b)all'articolo 134:
  • 1)al primo comma dopo le parole: «ai numeri 5, 6, 7 e 8,» sono inserite le seguenti: «e nell'articolo 134-bis, comma 3, alle lettere d), e) e f),» e dopo le parole: «fu celebrato» sono inserite le seguenti: «o l'unione civile costituita»;
  • 2)al secondo comma dopo le parole: «del matrimonio» sono inserite le seguenti: «o della costituzione dell'unione civile»;
  • c)dopo l'articolo 134 e' inserito il seguente capo:

[2]«Capo VI-bis

[3]Registro delle unioni civili

[4]Art. 134-bis.

[5]Iscrizioni e trascrizioni nel registro delle unioni civili

[6]1. Nella parte prima del registro delle unioni civili, l'ufficiale dello stato civile iscrive gli atti di costituzione delle unioni civili avvenute davanti a lui. 2. Nella parte seconda, composta di fogli in bianco, si iscrivono:

  • a)gli atti di costituzione delle unioni civili fuori della casa comunale;
  • b)gli atti di costituzione delle unioni civili in caso di imminente pericolo di vita di una delle parti;
  • c)gli atti di costituzione delle unioni civili avvenuti per delega;
  • d)gli atti di costituzione delle unioni civili ai quali, per la particolarita' del caso, non si adattano i moduli stampati. 3. Nella stessa parte seconda si trascrivono:
  • a)gli atti di costituzione delle unioni civili avvenute all'estero e gli atti dei matrimoni tra persone dello stesso sesso avvenuti all'estero;
  • b)gli atti di costituzione delle unioni civili avvenuti davanti ad un altro ufficiale dello stato civile per delega;
  • c)gli atti di costituzione delle unioni civili, gia' iscritti nel comune di costituzione, nel comune di residenza di una delle parti;
  • d)le sentenze passate in giudicato dalle quali risulta l'esistenza dell'unione civile;
  • e)le sentenze passate in giudicato con le quali si dichiara la nullita' dell'unione civile ovvero si rettifica in qualsiasi modo un atto dell'unione civile gia' iscritto nei registri e quelle che rendono esecutive nella Repubblica sentenze straniere che pronunziano la nullita' o lo scioglimento dell'unione civile;
  • f)le sentenze passate in giudicato con le quali si ordina la trascrizione di un atto dell'unione civile altrove costituito.».

Testo vigente dal 27 gennaio 2017

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 2, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-01-19;5~art2 · fonte del testo

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