Finalita' e ambito di applicazione Le disposizioni del presente decreto legislativo sono dirette:

  • a)a garantire un livello elevato di protezione della salute umana, soprattutto per i giovani e ad adempiere agli obblighi derivanti dalla legge 18 marzo 2008, n. 75, di ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo (FCTC), nonche' ad ostacolare un eccesso di offerta e la diffusione del fumo tra i minori;
  • b)ad agevolare il buon funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati. Il presente decreto disciplina:
  • a)gli ingredienti e le emissioni dei prodotti del tabacco e i relativi obblighi di segnalazione, compresi livelli massimi di emissioni di catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette;
  • b)alcuni aspetti dell'etichettatura e del confezionamento dei prodotti del tabacco, comprese le avvertenze relative alla salute che devono figurare sulle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco e sull'eventuale imballaggio esterno, come pure la tracciabilita' e gli elementi di sicurezza che sono applicati ai prodotti del tabacco;
  • c)le vendite a distanza transfrontaliere di prodotti del tabacco e dei prodotti correlati;
  • d)l'obbligo di effettuare una notifica dei prodotti del tabacco di nuova generazione;
  • e)l'immissione sul mercato e l'etichettatura di alcuni prodotti correlati ai prodotti del tabacco, ossia le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica e i prodotti da fumo a base di erbe;
  • f)il divieto di immissione sul mercato del tabacco per uso orale.

Testo vigente dal 18 gennaio 2016

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-12;6~art1 · fonte del testo

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