[1]Salute pubblica

[2]1. Le parti convengono di cooperare per sviluppare sistemi sanitari efficienti, risorse umane competenti e numericamente sufficienti nella sanita', meccanismi di finanziamento equi e regimi di protezione sociale. 2. Le riforme settoriali sono oggetto di un'attenzione particolare, e la stessa attenzione e' rivolta a garantire un accesso equo a servizi sanitari di qualita' e la sicurezza alimentare e nutrizionale soprattutto per quanto riguarda i gruppi vulnerabili, quali le persone con disabilita', gli anziani, le donne, i bambini e i popoli indigeni. 3. Le parti intendono inoltre cooperare per promuovere la prevenzione e l'assistenza sanitaria primaria mediante approcci integrati e azioni che coinvolgano altri settori di intervento, in particolare con le seguenti finalita': contrastare l'HIV/AIDS, la malaria, la tubercolosi, la dengue, la malattia di Chagas, altre malattie trasmissibili e non trasmissibili considerate prioritarie, come pure le malattie croniche, ridurre la mortalita' infantile, migliorare la salute materna e affrontare questioni prioritarie quali la salute sessuale e riproduttiva, la cura e la prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse e l'assistenza e la prevenzione delle gravidanze indesiderate, purche' questi obiettivi non siano in contrasto con i quadri giuridici nazionali. Le parti cooperano inoltre in settori quali l'istruzione, la potabilizzazione delle acque e le questioni sanitarie. 4. La cooperazione puo' inoltre favorire l'elaborazione, l'attuazione e la promozione del diritto sanitario internazionale, tra cui i regolamenti sanitari internazionali e la convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanita' per la lotta al tabagismo. 5. Le parti si impegnano a favore della costituzione di associazioni che vadano oltre i sistemi sanitari pubblici e realizzino con la societa' civile e altri soggetti partenariati strategici le cui priorita' siano la prevenzione delle malattie e la promozione della salute.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art44 · fonte del testo

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