Art. 9.12 — Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo numero 385 del 1993
All'articolo 26 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza degli esponenti aziendali)";
- b)al comma 1, le parole: "e di onorabilita'" sono sostituite dalle parole: ", onorabilita' e indipendenza";
- c)il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa e' dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza e' pronunciata dalla Banca d'Italia.";
- d)dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto della banca si applica il comma 2."
Testo vigente dal 29 febbraio 2004
