Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' indetto, su base regionale, il concorso nazionale per esami e titoli per selezionare i candidati ai posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria. In caso di esiguo numero dei posti conferibili, il concorso e' indetto su base interregionale. Il concorso e' bandito, fermo restando il regime autorizzatorio previsto dall'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con cadenza biennale, per la copertura dei posti della scuola secondaria che si prevede si rendano vacanti e disponibili nel primo e nel secondo anno scolastico successivi a quello in cui e' previsto l'espletamento delle prove concorsuali. Sulla base della graduatoria di merito i vincitori del concorso sono immessi in ruolo in due successivi scaglioni annuali, nel limite corrispondente ai posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili rispettivamente nel primo e nel secondo anno scolastico successivi a quello in cui e' previsto l'espletamento delle prove concorsuali. Rimane fermo il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi. Nel bando di concorso sono previsti contingenti separati, in ciascuna sede concorsuale regionale o interregionale, per ognuna delle seguenti tipologie di posto e classi di concorso:

  • a)posti relativi alle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado;
  • b)posti relativi alle classi di concorso di insegnante tecnico-pratico per la scuola secondaria;
  • c)posti di sostegno. I candidati indicano nella domanda di partecipazione in quale regione e per quali contingenti di posti intendono concorrere. Ciascun candidato puo' concorrere in una sola regione, per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonche' per il sostegno, qualora in possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono individuati i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici e i requisiti che devono essere posseduti dai relativi componenti; i programmi, le prove concorsuali, i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque in misura non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo, tra i quali sono particolarmente valorizzati il titolo di dottore di ricerca, il possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso, il superamento delle prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami nelle specifiche classi di concorso, il possesso di titoli accademici nell'ambito della pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; le modalita' di gestione delle procedure concorsuali a cura degli uffici scolastici regionali. ((Con decreto del Ministro dell'istruzione e' costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione delle prove scritte e delle relative griglie di valutazione)). COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145.

Testo vigente dal 1 marzo 2020

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 130/2019

    Questione infondata
    28 maggio 2019

    1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17, commi 2, lettera b), e 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'artico…

    Art. 17 Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione · Art. 3 Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione · Art. 3 cost. · Art. 51 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 1 marzo 2020

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2019 al 1 marzo 2020. 8 parole tolte, 6 parole aggiunte in 2 capoversi.

a) posti relativi alle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo gradotolto: ...;

… per il sostegno, qualora in possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 5. tolto: 6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono individuati i criteri … le modalita' di gestione delle procedure concorsuali a cura degli uffici scolastici regionali. Con tolto: il medesimo decreto aggiunto: decreto del Ministro dell'istruzione e' costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione delle tolto: tracce delle prove d'esame aggiunto: prove scritte e delle relative griglie di valutazioneaggiunto: . COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;59~art3 · fonte del testo

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