Art. 21 — Disapplicazioni
Non si applicano ai concorsi per il reclutamento del personale docente, inclusi gli insegnanti tecnico-pratici, della scuola secondaria di primo e di secondo grado regolati dal presente decreto e banditi successivamente alla sua entrata in vigore ((...)) le seguenti disposizioni:
- a)articolo 1, commi ((109 e 110)), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- b)articoli 400, 402, 403, 404, 425, 426 ((e 436, comma 1,)) del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Testo vigente dal 1 gennaio 2019
