Art. 9 — Modifiche all'articolo 121 del Codice della strada, in materia di esame di idoneità
All'articolo 121 del codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 3, le parole: «, per i certificati professionali di cui all'articolo 116 e per l'idoneita' degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole di cui all'articolo 123 sono effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti terrestri» sono sostituite dalle seguenti: «, per le abilitazioni professionali di cui all'articolo 116 e del certificato di idoneita' professionale di cui all'articolo 118, sono effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, a seguito della frequenza di corso di qualificazione iniziale, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis, ed esame di abilitazione. Il permanere nell'esercizio della funzione di esaminatore e' subordinato alla frequenza di corsi di formazione periodica, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis.»;
- b)al comma 4, le parole: «Dipartimento per i trasporti terrestri» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici»;
- c)al comma 5, le parole: «dei corsi di qualificazione e degli esami per l'abilitazione del personale di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «dei corsi di qualificazione iniziale, di formazione periodica e degli esami per l'abilitazione del personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di esaminatore nelle prove di controllo delle cognizioni»;
- d)dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. I contenuti del corso di qualificazione iniziale del personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di esaminatore nelle prove di verifica delle capacita' e dei comportamenti, e delle competenze a cui gli stessi sono finalizzati, sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono altresi' disciplinate le condizioni soggettive necessarie per la frequenza dei suddetti corsi nonche' i contenuti e le procedure dell'esame finale. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici provvede ad un controllo di qualita' sul predetto personale e ad una formazione periodica dello stesso.»;
- e)al comma 9 le parole: «A partire dal 1° gennaio 1995, la» sono sostituite dalla seguente: «La» e le parole: «patente di categoria A» sono sostituite dalle seguenti: «patente di categoria AM, A1, A2 ed A». Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede a modificare l'articolo 332 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e la relativa tabella IV.I, nel senso di prevedere profili professionali adeguati agli esami relativi alle nuove categorie di patenti introdotte nel Codice della strada ai sensi del presente decreto, e che gli stessi siano distinti in ragione che l'esaminatore sia abilitato in relazione alle prove di controllo delle cognizioni ovvero alle prove di verifica delle capacita' e dei comportamenti, assicurando, in tale ultimo caso, un livello di istruzione professionale di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni.
Testo vigente dal 30 aprile 2011
