Art. 18 — Modifiche agli articoli 173 e 180 del Codice della strada, in materia di uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida e di possesso dei documenti di circolazione e di guida
All'articolo 173, comma 1, del Codice della strada, le parole: «o di certificato di idoneita' alla guida dei ciclomotori» sono soppresse e le parole: «o del certificato stessi» sono sostituite dalla seguente: «stessa». All'articolo 180, del Codice della strada, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) la carta di circolazione, il certificato di idoneita' tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto;»;
- b)al comma 1, lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 115, comma 2»;
- b-bis)al comma 5, le parole: "certificato di abilitazione professionale" sono sostituite dalle seguenti: "certificato di abilitazione o di formazione professionale;
- c)il comma 6 e' abrogato.
Testo vigente dal 2 febbraio 2013
