Art. 23 — Disposizioni in materia di requisiti per l'esame di idoneità alla guida, di requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida e di requisiti minimi per gli esaminatori adibiti all'espletamento delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti

Ai fini del conseguimento dell'idoneita' tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del Codice della strada, la prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti e quella di controllo delle cognizioni si conformano ai requisiti minimi previsti dall'allegato II. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro il 30 giugno 2012, sono disciplinati i requisiti per la prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida di categoria AM, eventualmente prevedendo una differenziazione della suddetta prova se effettuata su veicoli di categoria L2e o L6e. La prova di capacita' e comportamento su veicolo specifico, di cui all'articolo 116, comma 3, lettera f), del Codice della strada, come modificato dall'articolo 3, comma 1, e' disciplinata con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai requisiti minimi di cui all'allegato V. La prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per l'accesso graduale di titolare di patente di categoria A1 alle categorie A2 o A, e' disciplinata con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai requisiti minimi di cui all'allegato VI. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici previsto dall'articolo 119 del Codice della strada si conforma almeno ai requisiti minimi previsti dall'allegato III. Sono fatte salve le disposizioni adottate con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in attuazione di direttive particolari in materia. La disciplina dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 121, comma 3, del Codice della strada, come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera a), del presente decreto e' conforme a quanto previsto nel paragrafo 3, punto 3.2, dell'allegato IV, ed e' finalizzato all'acquisizione delle competenze di cui al paragrafo 1 dello stesso allegato. La disciplina del corso di qualificazione iniziale di cui all'articolo 121, comma 5-bis, del Codice della strada, come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera d), e' conforme ai contenuti di cui al paragrafo 3.1 dell'allegato IV. Ai fini della frequenza del corso e' necessario che il dipendente si trovi nelle condizioni di cui al paragrafo 2, punti 2.1.e 2.2, dello stesso allegato. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici provvede al controllo di qualita' di cui all'articolo 121, comma 5-bis, del Codice della strada, come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera d), in conformita' a quanto previsto dal paragrafo 4, punto 4.1, dell'allegato IV, ed al corso di formazione periodica, previsto dal medesimo, secondo quanto disposto dal punto 4.2 dello stesso paragrafo.

Testo vigente dal 30 aprile 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-04-18;59~art23 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari