Art. 6 — Marcatura CE
Articolo abrogato dal d.lgs. 29 luglio 2015, n. 123.
Abrogato dal 13 agosto 2015
Articolo abrogato dal d.lgs. 29 luglio 2015, n. 123.
Abrogato dal 13 agosto 2015
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 2010
Confronto con la versione in vigore dal 1 novembre 2012 al 13 agosto 2015. 277 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Gli articoli pirotecnici devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza previsti dall'allegato I. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera g), e' vietato detenere, utilizzare, porre in vendita o cedere a qualsiasi titolo, trasportare, importare od esportare articoli che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformita' di cui all'allegato II. Le procedure di valutazione di conformita' degli articoli pirotecnici sono:
tolto: a) per gli articoli pirotecnici prodotti in serie, l'esame «CE del tipo» effettuato con le modalita' indicate nell'allegato II, modulo B), nonche' la valutazione della conformita' al tipo oggetto di tale esame, secondo una delle procedure, a scelta del fabbricante o dell'importatore da uno Stato non appartenente alla Unione europea, tra quelle indicate ai moduli C), D) e E) dell'allegato II, ovvero, per i soli fuochi di artificio di categoria 4, tra quelle indicate ai moduli C), D), E) ed H) dell'allegato II;
tolto: b) per gli articoli pirotecnici da realizzare in produzione unica, la verifica effettuata con le modalita' indicate nell'allegato II, modulo G). E' fatto obbligo ai distributori di verificare che gli articoli pirotecnici resi disponibili sul mercato riportino, oltre alle etichettature previste dalla normativa vigente, le necessarie marcature di conformita' e siano accompagnati dai documenti richiesti. La presente disposizione non si applica ai titolari di licenza per la minuta vendita di prodotti esplodenti, di cui all'articolo 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' agli altri soggetti autorizzati alla vendita dei medesimi prodotti, ai sensi dell'articolo 98, quarto comma, del regolamento di esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-04-04;58~art6 · fonte del testo
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