Confronto con la versione in vigore dal 1 novembre 2012 al 13 agosto 2015. 737 parole tolte, 112 parole aggiunte in 5 capoversi.
… marcatura "CE del tipo" ovvero gli estremi del provvedimento di riconoscimento del Ministero dell'interno.». tolto: Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque vende fuochi artificiali o altri prodotti pirotecnici a minori di anni quattordici e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque vende o comunque consegna fuochi d'artificio della categoria 2 e articoli pirotecnici delle categorie T1 e P1 a minori di anni diciotto o fuochi d'artificio della categoria 3 in violazione degli obblighi di identificazione e di registrazione di cui all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero in violazione delle previste autorizzazioni di legge, e' punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 20.000 euro a 200.000 euro. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque vende o comunque consegna fuochi d'artificio della categoria 4 e articoli pirotecnici professionali delle categorie T2 e P2 a persone prive dell'abilitazione di cui all'articolo 4, ovvero in violazione degli obblighi di identificazione e di registrazione previsti o delle prescrizioni di cui alle licenze di polizia, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 30.000 euro a 300.000 euro. Le licenze di polizia per la produzione, commercio, importazione ed esportazione, dei prodotti di cui al presente decreto non possono essere concesse, o se concesse, non possono essere rinnovate, al soggetto privo dei requisiti di cui all'articolo 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Per le violazioni di cui al presente articolo, nei confronti dei titolari delle licenze di polizia di cui al comma 5, nonche' dei titolari delle licenze di polizia per il trasporto, deposito, detenzione, impiego e smaltimento dei prodotti di cui al presente decreto, puo' essere disposta la sospensione dell'autorizzazione di polizia, ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Nelle ipotesi piu' gravi o in caso di recidiva, puo' essere, altresi', disposto il provvedimento di revoca. Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata comunicazione al prefetto di cui all'articolo 6-bis comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione totale dell'apposizione delle etichette regolamentari sui prodotti pirotecnici, comunque detenuti, di cui al presente decreto, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 200 euro a 700 euro per ciascun pezzo non etichettato ovvero per ciascuna confezione ancora integra, qualora i singoli pezzi non etichettati siano contenuti nella stessa. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione di cui al comma 6 si applica anche nei confronti di chiunque detiene, per la sua immissione sul mercato, un prodotto, ovvero, se previsto, la sua confezione minima di vendita, che non recano comunque:
tolto: a) la marcatura «CE del tipo» ovvero gli estremi del riconoscimento ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
tolto: b) gli estremi del provvedimento di riconoscimento e la classificazione del Ministero dell'interno, ove previsti;
tolto: c) le complete istruzioni per l'uso, le avvertenze e le indicazioni per il trasporto in sicurezza, nonche' la data di scadenza, se prevista, e l'anno di produzione, scritte in italiano, con caratteri chiari e facilmente leggibili;
tolto: d) le precise ed univoche indicazioni su elementi essenziali per l'individuazione del fabbricante, dell'importatore, del distributore e per tracciare il prodotto, compreso l'indicazione in grammi del QEN -- peso netto della massa attiva pirotecnica. Nei confronti del soggetto che detiene, per l'immissione nel mercato, un prodotto sul quale nell'etichetta sono state omesse, anche parzialmente, indicazioni previste dalla vigente normativa, diverse da quelle di cui al comma 7, si applica la sanzione amministrativa da 20 euro a 60 euro per ciascun pezzo parzialmente etichettato. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14 sulla sorveglianza del mercato, il Ministero dell'interno puo' sempre disporre, con oneri interamente a carico dei produttori, importatori e distributori responsabili, il ritiro di quei prodotti che, presentando un'etichettatura non conforme, possano costituire un rischio concreto per la salute e l'incolumita' pubblica, con particolare riguardo per quelle dei minori. Nei casi di cui al comma 9, il Ministro dell'interno puo', altresi', anche in via alternativa, ordinare ai produttori, importatori e distributori di compiere, con oneri interamente a loro carico, mirate campagne d'informazione a favore dei professionisti, dei consumatori e dei minori aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123. 10.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123. 11.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123.