Art. 4 — Autorizzazione delle persone con conoscenze specialistiche
Articolo abrogato dal d.lgs. 29 luglio 2015, n. 123.
Abrogato dal 13 agosto 2015
Articolo abrogato dal d.lgs. 29 luglio 2015, n. 123.
Abrogato dal 13 agosto 2015
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3 versioni dal 2010
Confronto con la versione in vigore dal 1 novembre 2012 al 13 agosto 2015. 256 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' di utilizzo, a qualsiasi titolo, degli articoli pirotecnici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), n. 4), lettera b), n. 2), e lettera c), n. 2), possono essere rilasciate solo ai soggetti in possesso delle abilitazioni di cui all'articolo 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, che abbiano superato corsi di formazione nelle materie del settore della pirotecnica. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' di attuazione dei predetti corsi e, qualora vengano effettuati da una pubblica amministrazione, le relative tariffe quantificate, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ed aggiornate ogni tre anni, in maniera da coprire i costi effettivi del servizio. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite anche le modalita' di attuazione dei corsi di formazione, iniziale e periodica, con programmi differenziati, riservati ai direttori di fabbriche e stabilimenti di fuochi artificiali e agli altri operatori. Con il regolamento di cui all'articolo 18, comma 1, sono rideterminate le abilitazioni di cui all'articolo 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in relazione alle tipologie di prodotti esplodenti ed alle modalita' del loro uso, nonche' quelle relative al rilascio della licenza di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti per il rilascio delle autorizzazioni previste dal presente articolo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-04-04;58~art4 · fonte del testo
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