Art. 1 — Oggetto e campo di applicazione
Articolo abrogato dal d.lgs. 29 luglio 2015, n. 123.
Abrogato dal 13 agosto 2015
Articolo abrogato dal d.lgs. 29 luglio 2015, n. 123.
Abrogato dal 13 agosto 2015
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2 versioni dal 2010
Confronto con la versione in vigore dal 22 aprile 2010 al 13 agosto 2015. 327 parole tolte, 10 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Il presente decreto definisce la disciplina volta ad attuare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno, assicurando, nel contempo, le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di tutela della pubblica incolumita', la tutela dei consumatori e la protezione ambientale. Il presente decreto individua, inoltre, i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono possedere per poter essere immessi sul mercato. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
tolto: a) agli articoli pirotecnici destinati ad essere utilizzati a fini non commerciali, conformemente alla normativa vigente, dalle forze armate, dalle forze di polizia o dai vigili del fuoco;
tolto: b) all'equipaggiamento che rientra nel campo d'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407;
tolto: c) agli articoli pirotecnici da impiegarsi nell'industria aeronautica e spaziale;
tolto: d) alle capsule a percussione da utilizzarsi specificamente nei giocattoli che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2009/48/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;
tolto: e) agli esplosivi che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8;
tolto: f) alle munizioni, ai proiettili e alle cariche propulsive, nonche' alle munizioni a salve utilizzate in armi portatili, altre armi da fuoco e pezzi d'artiglieria;
tolto: g) ai fuochi artificiali riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e muniti di etichetta, che siano destinati ad essere utilizzati direttamente dal fabbricante per spettacoli eseguiti da lui direttamente o da dipendenti della sua azienda, ovvero che, esclusa l'immissione e il transito sul territorio di altri paesi dell'Unione europea, ove nulla osti da parte degli stessi Paesi, siano direttamente destinati all'esportazione. Le disposizioni del presente decreto non ostano all'adozione di misure di pubblica sicurezza idonee a rafforzare la prevenzione e la repressione del traffico e dell'impiego illecito di articoli pirotecnici.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-04-04;58~art1 · fonte del testo
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