Art. 2 — Commercializzazione senza iscrizione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 dicembre 2002, n. 306.
Abrogato dal 15 febbraio 2003
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 dicembre 2002, n. 306.
Abrogato dal 15 febbraio 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 16 marzo 2000 al 15 febbraio 2003. 92 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza prodotti ortofrutticoli senza essere iscritto nell'apposito registro di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2251/92, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000 a L. 3.000.000. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, non avendone titolo, appone sui colli etichette con il logo dell'esenzione dal controllo, di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2251/92, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di L. 2.000.000 a L. 12.000.000.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 DICEMBRE 2002, N. 306
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-01;57~art2 · fonte del testo
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