Art. 1 — Modificazioni delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane

Sono stabilite le tariffe d'estimo delle unita' immobiliari ur- bane, indicate nei prospetti annessi al presente decreto, rideterminate per effetto delle decisioni dalla commissione censuaria centrale, adottate ai sensi dell'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 405, convertito dalla legge 10 novembre 1993, n. 457. Le tariffe d'estimo si applicano per l'anno 1994, salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 23 gennaio 1993. n. 16, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75,)) in ordine all'applicazione delle stesse tariffe dal 1 gennaio 1992. L'Amministrazione finanziaria provvede all'inserimento negli atti catastali delle nuove rendite entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle tariffe rideterminate con il presente decreto.

Testo vigente dal 13 gennaio 1994

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 201/2000

    Questione infondata
    16 giugno 2000

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 28 dicembre 1993, n. 568 e dell'art. 2, comma 1, quarto periodo, del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito nella legge 24 marzo 1993, n. 75, censurati - in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione - nella parte in cui consentono l'applicazione, a partire dal 10 gennaio 1992, delle tariffe di estimo rideterminate ai sensi del menzionato d.lgs. n. 568 del 1993, limitatamente alle imposte dirette e quindi con esclusione di tutti gli altri settori impositivi - e in particolare dell'imposta sulle successioni - per i quali la decorrenza della facoltà di applicazione delle suddette tariffe risulta fissata al 10 gennaio 1994. Va, infatti, osservato che: a) gli ambiti impositivi posti a raffronto non sono omogenei e a tale disomogeneità fa riscontro anche una diversità di meccanismi di tassazione; b) come questa Corte ha avuto occasione di affermare, il carattere facoltativo della valutazione forfettaria ovvero automatica dei beni non comporta alcun attentato alla capacità contributiva del soggetto tassato, considerata la non cogenza del criterio di determinazione del valore dei beni in base agli estimi catastali che comporta la libertà del contribuente di dichiarare un valore inferiore a quello tabellare qualora ritenga questo incongruo. Precedenti: sent. n. 211/1998, richiamata in merito al principio secondo cui il criterio di determinazione del valore dei beni in base agli estimi catastali non è cogente. L.T.

    Art. 24 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni · Art. 3 cost. · Art. 31 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 gennaio 1994

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1993 al 13 gennaio 1994. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… 23 gennaio 1993. n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. tolto: 16 aggiunto: 75, in ordine all'applicazione delle stesse tariffe dal 1 gennaio 1992. L'Amministrazione finanziaria provvede …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-28;568~art1 · fonte del testo

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