Art. 2 — Trattamento pensionistico dei lavoratori assunti dal 28 aprile 1993
Alle forme pensionistiche di cui all'art. 1 istituite presso i predetti enti si applicano, con riferimento ai lavoratori assunti del 28 aprile 1993, le disposizioni del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche e integrazioni. La conversione del montante contributivo in rendita a favore dei predetti lavoratori e' effettuata in base ai principi del calcolo attuariale con riferimento alla speranza di vita.
Testo vigente dal 31 ottobre 1996
