Art. 2 — Prestazioni. Sistema di calcolo
Ai soggetti di cui all'art. 1 e' attribuito il diritto ai trattamenti pensionistici per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, ai sensi ed in conformita' alle norme del presente decreto. Ai fini della determinazione delle prestazioni di cui al comma 1 si applica, indipendentemente dalla forma gestoria prescelta ai sensi dell'art. 3, comma 1, dagli organi statutari competenti, il sistema di calcolo contributivo, previsto dall'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, con aliquota di finanziamento non inferiore a quella di computo, e secondo le modalita' attuative previste dal regolamento di cui all'art. 6, comma 4. Prestazioni pensionistiche di natura complementare possono essere istituite in favore dei soggetti di cui all'art. 1 ai sensi ed in conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni.
Testo vigente dal 2 marzo 1996
