Art. 28 — Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
All'articolo 41 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. E' fatto divieto di porre a carico dei concorrenti, nonche' dell'aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme di cui all'articolo 58.".
Testo vigente dal 5 maggio 2017
